Il Consiglio ha concordato oggi la sua posizione (orientamento generale) sull’istituzione di un’Autorità europea del lavoro (ELA). L’obiettivo di questo nuovo organismo è sostenere gli Stati membri nell’attuazione della legislazione dell’UE nei settori della mobilità transfrontaliera della manodopera e del coordinamento della sicurezza sociale, tra cui la libera circolazione dei lavoratori, il distacco di lavoratori e servizi altamente mobili. Nel concordare la sua posizione, il Consiglio propone che il titolo “Agenzia europea del lavoro” debba essere utilizzato al posto di “Autorità europea del lavoro”.
Autorità Europea del Lavoro: la mobilità transfrontaliera
L’ELA aiuterà dipendenti e datori di lavoro ad affrontare più facilmente aspetti complessi della mobilità del lavoro transfrontaliero. Aiuterà inoltre le amministrazioni nazionali a coordinare meglio l’applicazione della legislazione dell’Unione.
I compiti dell’ELA, come stabilito nella posizione del Consiglio, saranno limitati al sostegno degli Stati membri nell’attuazione degli atti pertinenti dell’Unione esistenti. Gli Stati membri parteciperanno alla maggior parte delle attività dell’ELA su base volontaria. Queste attività includono:
- facilitare l’accesso all’informazione sui diritti e gli obblighi in caso di mobilità transfrontaliera per dipendenti, datori di lavoro e amministrazioni nazionali;
- sostenere il coordinamento tra gli Stati membri nell’applicazione transfrontaliera del pertinente diritto dell’Unione, compresa la facilitazione di ispezioni concertate e congiunte;
- mediazione tra le autorità degli Stati membri al fine di risolvere le controversie transfrontaliere;
- facilitare la cooperazione tra le parti interessate dell’Unione e nazionali al fine di trovare soluzioni in caso di perturbazioni del mercato del lavoro;
- sostenere la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro sommerso.
Autorità Europea del Lavoro: i suoi compiti
L’ELA riunirà i compiti tecnici e operativi di numerosi organismi esistenti dell’UE (ufficio europeo di coordinamento EURES, comitato tecnico sulla libera circolazione dei lavoratori, comitato di esperti sul distacco dei lavoratori e piattaforma europea per combattere il lavoro sommerso). Questi organismi continueranno ad esistere dopo l’entrata in vigore del regolamento finché ELA non sarà pienamente operativo. L’obiettivo è stabilire una struttura permanente e ottenere risultati migliori e più efficienti sulla base di una cooperazione rafforzata.
La sede dell’ELA sarà decisa di comune accordo tra i rappresentanti degli Stati membri.