Da oltre un anno, il mondo giuridico ha oramai cambiato le regole che stabiliscono il passaggio di un’ auto dalla Concessionaria al cliente, a favore propriamente del consumatore, così anche la garanzia ha mutato il suo aspetto saliente, per questo necessita essere aggiornati sulla tematica.
Per la garanzia, adesso la copertura è di minimo due anni adesso, mentre è assente il limite di chilometraggio, anche se è stata lasciata molta più liberta alle case automobilistiche, tanto che alcune sono riuscite addirittura ad arrivare a 7 anni, comunque con un limite “discrezionale”di chilometri percorsi.
L’acquirente durante la compravendita, come prima verifica dovrà accertarsi qualora il servizio venga gestito direttamente dalla casa madre, piuttosto che da una una garanzia convenzionale come quella che i rivenditori offrono per le auto usate, in quanto nel caso si verifichi un guasto che non sia “coperto”, la casa “potrebbe”, a sua discrezionalità, chiudere un occhio e far fronte ugualmente alla riparazione, mentre una società esterna sarà certamente meno flessibile. Questo significa anche, nel caso sia stata acquistata un’estensione di garanzia su una vettura nuova, dover pagare la riparazione, chi, invece, ha acquistato un usato coperto da garanzia convenzionale, qualora il gestore “non risponda” può rivalersi sul commerciante.
Inoltre, sempre per effetto dell’ultimo decreto entrato in vigore da oltre un’anno, il rivenditore deve spiegare al cliente che cosa accade nel caso si verifichi un guasto, informandolo sui componenti tutelati e su quelli esclusi dalla copertura ed è bene sapere che la garanzia dà diritto al ripristino della vettura fino al giorno di scadenza, dopodiché la protezione termina, anche se una riparazione è stata eseguita il giorno prima.
Chi invece ha partecipato alle spese di riparazione ha diritto a 24 mesi di coperture, inoltre bisogna ricordare che per mantenere intatta la propria garanzia si devono rispettare tutte le scadenze che riguardano la manutenzione ordinaria, in caso contrario l’accordo verrà ritenuto nullo.
Ancora precedentemete, esattamente a cominciare dall’anno 2002, è lecito che la manutenzione di un’auto sia effettuata anche presso un’officina indipendente, che certifichi di aver eseguito il tagliando rispettando le indicazioni della casa e avendo utilizzato lubrificanti e componenti di qualità ed originali.
Ogni volta che la propria quattro ruote subisce un guasto, il riparatore autorizzato dovrà elencare tutti i tipi di interventi e rispettare le prassi stabilite dalle case produttrici per evitare la decadenza della garanzia stessa, lo stesso tipo di trattamento deve essere effettuato su un’auto usata per evitare problematiche che possano inficiare sui benefici degli accordi presi in origine.
Qualora si verificasse un guasto all’automobile che non fosse coperto da garanzia ed in fase di sottoscrizione del contratto non fosse stata riportata chiaramente, può essere contestata, infatti durante la compravendita, il cliente avrebbe dovuto ricevere tutte le informazioni in proposito, in uguale misura questo vale per tutti quei mezzi che richiedono una manutenzione aggiuntiva, come quelle a doppia alimentazione (a benzina e a gas), per i quali possono essere necessarie specifici interventi periodici, ad esempio per la registrazione delle valvole.
Prima di ogni acquisto, sia usato che nuovo, il rivenditore è obbligato a rispondere a tutte le domande dell’acquirente e a rendere noto qualsiasi difetto la vettura possa presentare, per evitare qualsiasi rischio, inoltre la data di consegna diventa ineludibile e scaduti tali termini, si può chiedere di rescindere dal contratto, invece quando si compra un’auto “a distanza” (per esempio, in un sito internet, in una fiera o allo stand di una Concessionaria presso un centro commerciale) si è coperti dal diritto di recesso che si può esercitare entro 14 giorni.