La linea sottile fra mondo virtuale e mondo reale si va assottigliando e se, finora, spesso la rete e in special modo i social network sono stati “terra di nessuno” oggi ci si avvia sempre più verso la parificazione delle azioni, anche quelle criminose, virtuali con quelle reali.
Non è la prima volta che la I^ sezione penale della Corte di Cassazione emani una sentenza destinata a fare scalpore, esattamente quello che accadrà con la sentenza 37596/14.
Commette molestie alla persona chi fa apprezzamenti a sfondo sessuale anche se postati sulla bacheca “Fb” di una ragazza.
La corte ha parificato di fatto Facebook ad una gigantesca piazza immateriale cui accedono milioni di utenti nel mondo, che comunicano in lingue diverse. Quindi, può rientrare nella nozione di «luogo pubblico» così come ex articolo 660 Cp.
Nel caso di specie gli “apprezzamenti” erano stati rivolti da un caporedattore di un giornale ad una collega, messaggi a chiaro sfondo sessuale sullo stile di abigliamento della signora che valorizza alcune parti del proprio corpo; solo che i messaggi sono reiterati e continuati.
In realtà la cosa è anche più complessa perchè il suddetto ha pensato bene di non fare gli apprezzamenti personalmente sulla bacheca della collega ma di creare un Fake (un personaggio inventato) che li proponesse pesantemente. Solo la prescrizione salva da un mese di arresto.
Le “molestie verbali” si realizzano anche dal vivo, e non c’è dubbio che la redazione di un quotidiano come luogo aperto al pubblico rientri nella fattispecie della norma incriminatrice ma ciò vale per gli apprezzamenti volgari sul corpo della collega postati sulla bacheca della ragazza. In realtà non è chiaro se i messaggi hot siano stati davvero pubblicati sulla pagina della giornalista visibile a tutti oppure soltanto in chat e nella casella di posta elettronica associata al profilo facebook.
La Corte non ha ritenuto approfondire ed ha assimilato l’una e l’altra circostanza. E’ chiaro che si tratta dell’applicazione attualizzata di una norma che quando è nata nemmeno lontanamente il legislatore poteva immaginare venisse applicata ad un realtà virtuale.