Assegno di inclusione (ADI) al via: dal 1° gennaio, infatti, è entrato in vigore il nuovo strumento che sostituisce il reddito di cittadinanza. Le domande sono state aperte lo scorso 18 dicembre e in poco meno di due settimane sono arrivate agli enti preposti 340.000 domande pari alla metà dei percettori del vecchio reddito di cittadinanza. Previsti sconti per le aziende che assumono percettori di assegno di inclusione.
Assegno di inclusione: a chi spetta, quanto e come
L’assegno di inclusione è riservato ai nuclei familiari con Isee fino a 9.360 euro che comprenda al suo interno un membro in una delle seguenti condizioni:
- disabilità;
- minorenne;
- almeno 60 anni di età;
- svantaggio e assistito da un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla Pubblica Amministrazione.
L’importo dell’assegno di inclusione è composto dalla quota A e quota B. La quota A (integrazione del reddito familiare) ammonta fino a 6.000 auro l’anno oppure fino a 7.560 nel caso in cui il nucleo sia composto da:
- persone tutte di età dai 67 anni in poi
- persone di età dai 67 anni in poi e da altri componenti tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Tale quota va moltiplicata per la scala di equivalenza in base alle informazioni rilevabili dall’Isee in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto o dalle dichiarazioni fatte nella domanda.
La quota B è destinata ai nuclei familiari che risiedono in un’abitazione in locazione con contratto regolarmente registrato e l’importo arriva fino a un massimo di 3.360 euro annui.
L’ADI è erogato attraverso la Carta di Inclusione emessa da Poste Italiane. L’importo viene emesso mensilmente per un periodo massimo di 18 mesi. Dopo un mese di sospensione può essere prorogato per altri 12.
Come si presenta la domanda
I termini per presentare la domanda per l’assegno di inclusione si sono aperti lo scorso 18 dicembre. Basta collegarsi al sito dell’Inps, accedere alla sezione dedicata all’ADI attraverso i sistemi già conosciuti quali SPID SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica). E’ possibile, in alternativa, rivolgersi agli Istituti di Patronato. A partire dal 1° gennaio, infine, la domanda può essere presentata anche attraverso di Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
Le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, se non supportate da Isee in corso di validità, si possono rifare all’Isee valido fino al 31 dicembre 2023. Si riceveranno, così, le rate del contributo relativi ai mesi di gennaio e febbraio. Per i mesi successivi sarà invece necessario munirsi dell’Isee valido per il 2024.
Oltre a presentare la domanda, bisogna sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), accedendo al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). La corresponsione del beneficio è, infatti, subordinata alla verifica dei requisiti e all’inserimento in un percorso formativo e lavorativo; la prima mensilità viene erogata il mese successivo la sottoscrizione del PAD.
I vantaggi per le aziende
Le aziende che assumono soggetti percettori di assegno di inclusione possono godere di esoneri degli obblighi contributivi. La misura cambia in funzione della tipologia di contratto somministrato. I contratti a tempo indeterminato, apprendistato compreso, prevedono uno sconto del 60% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro (premi Inail esclusi) nei limiti di 8mila euro l’annuo per un massimo di 12 mesi. Per i contratti a termine e stagionali, invece, lo sconto è del 40% nei limiti di 4mila euro l’anno. In caso di trasformazione da contratto a tempo determinato a indeterminato l’esonero può durare al massimo 24 mesi.
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