Approvato in maniera definitiva da parte del Senato del Collegato Agricoltura, dopo l’ok giunto dalla Camera. Vediamo quali sono le principali novità del Collegato.
Le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore lattiero sono legittimate ad agire in giudizio per la tutela contrattuale degli allevatori che vendono latte crudo al fine di garantire nei contratti di cessione del latte il rispetto delle corrette relazioni commerciali, in particolar modo assicurando agli allevatori una remunerazione che non sia inferiore ai costi medi di produzione.
Vengono ridotti da 180 a 60 giorni i termini per la formazione del silenzio assenso nei procedimenti amministrativi di interesse agricolo per i quali le imprese si avvalgano dell’attività dei Caa e si prevede l’obbligo a carico dello Sportello unico per le attività produttive (Suap), di applicare ai procedimenti amministrativi di interesse agricolo le disposizioni regionali di maggiore semplificazione per le imprese agricole rispetto alle disposizioni generali relative all’attività di competenza del Suap.
I produttori di oli vergini, extravergini e lampanti destinati ad autoconsumo sono esentati dall’obbligo di tenuta del fascicolo aziendale, sempreché tale produzione sia inferiore a 350 Kg annui. Gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi sono esentati dagli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi.
E’ ridotto dal 50 al 40 per cento il numero di imprese agricole partecipanti ad un contratto di rete affinché sia possibile l’utilizzo da parte di tali imprese dell’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. E’ riconosciuto alle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per il tramite delle proprie articolazioni provinciali, il diritto di ottenere dagli Uffici territoriali dell’Amministrazione finanziaria l’elenco delle indennità espropriative giacenti, ossia delle somme dovute a seguito di procedimenti di espropriazione per pubblica utilità di terreni agricoli che risultino non riscosse da oltre dieci anni, al fine di assistere i relativi aventi diritto per l’effettiva corresponsione di tali somme.
Si prevede poi che le Regioni debbano individuare percorsi idonei al miglior esercizio della pastorizia transumante anche, ad esempio, sulle banchine e gli alvei prospicienti i corsi d’acqua.
Viene riconosciuto il diritto di prelazione agraria anche agli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola che siano proprietari di terreni agricoli confinanti con altri terreni oggetto di compravendita, sempreché su questi ultimi non siano presenti affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.
Si amplia il novero delle attività per le quali le imprese agricole possono beneficiare della misura dei Psr relativa alla consulenza aziendale, comprendendovi anche l’innovazione tecnologica ed informatica, l’agricoltura di precisione ed il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario.
I Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell’albo degli intermediari finanziari e vigilati dalla Banca d’Italia – come nel caso di Creditagri Italia – possono costituire cauzione a favore dello Sato, o altro Ente pubblico, a garanzia di obbligazioni contratte dalle imprese nei confronti di detti Enti.
Si definiscono i prodotti derivati dal pomodoro, con la specifica previsione che tali prodotti sono soltanto quelli ottenuti a partire da pomodoro fresco, e se ne disciplina l’etichettatura ed il confezionamento, inasprendo le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni in tema di prodotti derivati dal pomodoro, ivi compresa la passata di pomodoro.
Si introduce la definizione di birra artigianale e di piccolo birrificio indipendente, con contestuale previsione di norme a sostegno della filiera del luppolo. Gli apicoltori che abbiano dovuto distruggere la totalità dei propri alveari in quanto colpiti dal “coleottero degli alveari” possono reintrodurre immediatamente nella zona di protezione lo stesso numero di alveari perduti purché gli stessi siano dichiarati indenni dal suddetto parassita.