Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo permetterà la regolazione della sosta ai cittadini con disabilità anche in tutti i paesi dell’Unione Europea, senza il disagio di non vedersi riconosciuto quello del proprio paese di origine, con il rischio di subire contravvenzioni. Il testo, oltre a introdurre nell’ordinamento interno il contrassegno invalidi comunitario, che dovrà essere esposto nella parte anteriore del veicolo, prevede altre importanti novità per i veicoli al servizio di persone invalide
In vigore dal 15 settembre il decreto del presidente della repubblica n. 151 del 30 luglio 2012 che prevede l’introduzione in Italia del contrassegno invalidi europeo e la corrispondente modifica della segnaletica stradale. Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo permetterà la regolazione della sosta ai cittadini con disabilità anche in tutti i paesi dell’Unione Europea, senza il disagio di non vedersi riconosciuto quello del proprio paese di origine, con il rischio di subire contravvenzioni. Il testo, oltre a introdurre nell’ordinamento interno il contrassegno invalidi comunitario, che dovrà essere esposto nella parte anteriore del veicolo, prevede altre importanti novità per i veicoli al servizio di persone invalide. Infatti, le modifiche dell’art. 381 prevedono anche che il comune possa stabilire la gratuità della sosta per i disabili nei parcheggi a pagamento nel caso in cui gli appositi spazi riservati siano già occupati o indisponibili. Viene poi modificata la segnaletica stradale, per conformarla al simbolo previsto dalla raccomandazione 98/376/Ce. Entro tre anni dall’entrata in vigore del dpr i vecchi modelli di contrassegno invalidi dovranno essere sostituiti dal nuovo contrassegno salvo che i comuni stabiliscano un periodo inferiore a tre anni. Durante il periodo transitorio i permessi invalidi già rilasciati resteranno validi. Inoltre, il dpr disciplina le ipotesi di variazione dell’intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento di proprietà e le ipotesi di intestazione temporanea dei veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori pro tempore. In caso di comodato, esclusi i casi di utilizzo dei veicoli da parte dei componenti del nucleo familiare, se il prestito si protrae per più di trenta giorni il nominativo del comodatario deve essere annotato sulla carta di circolazione. In caso di custodia giudiziale può essere annotato sulla carta di circolazione l’ente affidatario. Per la locazione senza conducente è sufficiente il semplice aggiornamento del ced della motorizzazione. Il locatario dovrà portare con sé durante la guida, oltre alla fotocopia autenticata della carta di circolazione, la ricevuta dell’avvenuto aggiornamento al ced. Se la locazione senza conducente riguarda veicoli immatricolati con la speciale targa della polizia locale occorre una nuova immatricolazione. Infine, per i veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci, sulla carta di circolazione devono essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore. Ora quello che viene auspicato dalle varie Associazioni di persone con è soprattutto legato alla possibilità di unificare anche l’accesso e la circolazione delle automobili delle persone con disabilità all’interno delle Zone a Traffico Limitato dei Comuni italiani. È noto, infatti, che ogni Comune con ZTL, ha modalità differenti di regolare l’accesso e la circolazione dei veicoli. Nei varchi muniti di telecamera, il permesso della persona con disabilità non residente – essendo cartaceo – non viene “letto” dal dispositivo elettronico e la persona corre il rischio di essere multata, qualora non segnali la propria targa all’ufficio comunale preposto (vedi schede contact center specifiche). Una regolamentazione unificata che rispetti il diritto alla mobilità delle persone con disabilità è auspicabile per evitare, quindi, anche questo aggravio nei confronti delle persone con disabilità .
Fonte: “Sportello dei Diritti”