I broker rientrano tra le categorie di professionisti che sono obbligati dalla legge a sottoscrivere una polizza assicurativa: a stabilirlo, in particolare, è il DPR n. 137 del 7 agosto del 2012. Per saperne di più abbiamo intervistato il team di AssicurazioniRC.it, che ci ha aiutato a capire meglio il quadro normativo.
In cosa consistono le assicurazioni di responsabilità civile professionale per i broker?
Queste polizze devono essere presentate e poi mantenute per l’intera durata del periodo in cui l’attività viene esercitata dai broker, che possono essere sia società che persone fisiche iscritte nella sezione B del Rui, che è l’albo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Volendo si può provvedere alla stipulazione in coassicurazione, ma ciò che conta è che senza la polizza non ci si può registrare nella sezione B.
Quali sono le caratteristiche tipiche di una polizza di questo tipo?
Lo scopo è quello di garantire la responsabilità civile che può derivare da danni causati a terzi nello svolgimento della professione, e quindi nell’attività di intermediazione, in riferimento ai danni che sono causati da errori professionali o negligenze commesse dal broker, dai suoi collaboratori, dai suoi dipendenti o comunque da persone per le quali deve rispondere a norma di legge. Non è possibile prevedere nel contratto delle clausole che escludano o limitino in qualunque modo questo tipo di copertura. L’impresa non può opporre l’inserimento di scoperti o franchigie a terzi danneggiati, i quali hanno diritto di ottenere il ristoro completo del danno che hanno patito, ovviamente entro i limiti previsti dai massimali. La compagnia mantiene il diritto di rivalsa verso il soggetto assicurato. Il risarcimento dei danni deve essere coperto anche se questi vengono denunciati in seguito alla data di scadenza della polizza, purché ciò si verifichi entro 3 anni.
Chi può e deve sottoscrivere l’assicurazione RC broker?
Le polizze di responsabilità civile professionali per i broker assicurativi possono essere richieste sia dai singoli broker che da società. Nel primo caso l’assicurazione viene stipulata per conto di un singolo professionista; nel secondo caso il professionista ha la possibilità di sottoscrivere il contratto sia per conto proprio che per conto di altri broker con i quali condivide la società o lo studio. Vale la pena di ricordare che i broker assicurativi sono quei professionisti la cui mansione consiste nel mediare tra i clienti e le compagnie di assicurazioni. Il loro obiettivo è rappresentato dalla ricerca sul mercato delle migliori soluzioni assicurative per i clienti che scelgono di affidarsi a loro.
La copertura della polizza fin dove si estende?
Partendo dal presupposto che è sempre necessario verificare che le garanzie siano richiamate in polizza, esse possono riguardare le spese per il ripristino della reputazione, l’operato di collaboratori, la cessione di portafoglio e la garanzia a favore degli eredi. Per poter operare i broker devono essere iscritti a un albo professionale. Essi sono tenuti a gestire l’iter complessivo relativo alle polizze, a cominciare dalla negoziazione.
Come funziona la retroattività?
A seconda dei casi, le polizze possono comprendere un periodo di retroattività gratuita dalla durata variabile. In ogni caso si prevede per la copertura assicurativa il principio del claims made, in virtù del quale il broker viene tutelato rispetto a richieste di risarcimento che possono provenire da sinistri che si verificano per la prima volta nell’arco di tempo di efficacia indicato dalla polizza. La validità della copertura assicurativa è tale solo nel caso in cui i sinistri siano il frutto di omissioni, di azioni o di errori di cui il soggetto assicurato non era già a conoscenza e per cui sia responsabile civilmente.