Addio alle collaborazioni a progetto. Il DLgs 81/2015 ha infatti abrogato le norme che regolavano i co.co.pro. (artt. da 81 a 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003). Resta però ancora in piedi il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ossia quello privo degli obblighi connessi al lavoro a progetto, a determinate condizioni.
LA RATIO L’intento dell’esecdutivo è chiaro ed è quella di incamminarsi verso una semplificazione delle forme contrattuali vigenti mediante il nuovo “Codice dei Contratti”. La riforma Biagi aveva inserito l’obbligo di indicare nel contratto e dimostrare in concreto un risultato specifico, caratteristica essenziale del lavoro autonomo ed elemento distintivo rispetto al lavoro subordinato. La presente riforma che ha abrogato questa parte, intende invece attribuire le medesime tutele previste per i lavoratori subordinati, anche a quelle forme di collaborazione (con o senza partita iva) che per caratteristiche di tempo e di luogo e profili organizzativi sono sostanzialmente assimilabili al lavoro subordinato.
LE NOVITA’ Come accennato in premessa, a partire dal 25 giugno scorso i nuovi rapporti in questione, prescindendo da progetto e termine finale, non possono più essere formalizzati come contratti a progetto ma semplicemente come collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409 c.p.c. Per i contratti a progetto già in essere alla suddetta data è consentita la proroga ma solo se essa è “funzionale alla realizzazione del progetto”o in alternativa, si potrà instaurare,una volta concluso il contratto, un nuovo rapporto collaborazione coordinata e continuativa come consentito dalle nuove regole.
Al rapporto di collaborazione continuativa si applicherà la disciplina del lavoro subordinato se la prestazione sarà “esclusivamente personale” e se le modalità di esecuzione saranno organizzate dal committente anche con riferimento ai “tempi e al luogo di lavoro” e ciò in riferimento all’art.2094 c.c. e all’art.2, comma1 del decreto. Il carattere esclusivamente personale della prestazione e la sua continuatività e cioè il protrarsi della prestazione nel tempo si possono riscontrare in entrambi i contratti ma la norma sottolinea che la loro presenza è più sintomatica della natura subordinata del rapporto. Elemento significativo è invece quello delle“modalità di esecuzione” delle prestazioni che nel lavoro autonomo, lungi dal semplice coordinamento tra le parti, non possono essere organizzate dal committente. Qualora fosse presente scatterebbe la presunzione del lavoro subordinato, con obbligo di estendere le medesime tutele a questi lavoratori.
È stata prevista la possibilità che ambo le parti del rapporto possano richiedere alle commissioni di certificazione (art. 76 d.lgs. n. 276/2003) l’attestazione della mancata ingerenza sui tempi e sul luogo di lavoro da parte del committente e per questo ci si potrà rivolgere oltre ai sindacati anche ai consulenti del lavoro.
La nuova tutela stabilita dall’articolo 2 trova applicazione anche alle forme di collaborazione svolte da titolari di partita iva mentre la riconduzione al lavoro subordinato della collaborazione “organizzata” è esclusa in queste ipotesi: “le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo”; le professioni ordinistiche; “le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni”; “prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.”; collaborazioni nell’ambito delle P.A.
LA SANATORIA L’art. 54 del decreto prevede inoltre, a partire dal 1° gennaio 2016,la possibilità per i datori di lavoro privati che assumeranno con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione anche a progetto o titolari di partita IVA con cui si siano instaurati rapporti di natura autonoma, di godere dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Sono però fatti salvi quegli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati precedentemente all’assunzione. Inoltre condizioni fondamentali per godere del beneficio sono da un lato la rinuncia espressa dei lavoratori ad ogni pretesa economica relativa al pregresso rapporto di lavoro mediante l’istituto della conciliazione e il fatto che il datore non debba recedere dal rapporto per motivi economici (tranne il caso dei licenziamenti disciplinari) nei 12 mesi successivi all’assunzione. Verificatesi queste condizioni, l’azienda resterà tutelata sia nei confronti degli Enti che del contenzioso azionabile dai singoli dipendenti.