Secondo un’indagine condotta da Human Highway per Netcomm, in Italia quasi 11 milioni di persone (il 36% degli utenti Internet italiani) effettuano abitualmente acquisti online, mentre quasi 16 milioni hanno fatto un acquisto in rete negli ultimi 3 mesi. Giro d’affari? intorno ai 14 miliardi di euro.
Ed ora anche la legge italiana su vendite a distanza ed e-commerce si adegua alle direttive UE 2011/83/CE, entrate in vigore lo scorso 26 marzo, modificando così le norme 93/13/CEE e 1999/44/CE e abrogando quelle 85/577/CEE e 97/7/CE). La nuova regolamentazione, che recepisce i pareri delle commissioni parlamentari (Politiche UE, Bilancio, Attività Produttive), prevede una maggior tutela del consumatore.
Con il nuovo regolamento ci si propone di ottimizzare il funzionamento del mercato interno tra consumatori ed imprese, riducendo gli oneri amministrativi (e dunque generando elevati risparmi) per le imprese che vogliono vendere a livello transfrontaliero, usufruendo delle stesse modalità adottate a livello nazionale, compresi materiali informativi e condizioni contrattuali standard. Il tutto naturalmente nell’ottica di favorire tutti i contratti a distanza con un controvalore superiore ai 50 euro e le vendite online, caratterizzate da un alto potenziale di crescita.
Ma vediamo cosa e come cambia nello specifico.
INFORMATIVA
Prima di stipulare qualsiasi forma di contratto, il venditore/azienda è tenuto a fornire all’acquirente/consumatore tutte le informazioni, chiare, comprensibili e nel rispetto del nel rispetto del principio di trasparenza, che riguardano: l’identità di chi vende, le peculiarità del servizio o prodotto, costi (sia del prodotto/servizio che quello che il consumatore dovrà sostenere in caso di restituzione della stesso), modalità di pagamento, imposte e diritto di recesso. Questo vale anche per tutte le vendite telefoniche e a catalogo.
Prima di spedire un prodotto, il venditore deve inviare all’acquirente una modulistica pronta già precompilata da far firmare. Qui potete vederne un fac simile usato per la vendita di un cellulare.
La vendita si conclude solo se c’è la conferma contrattuale della proposta commerciale formulata dal venditore. Per evitare che questo obbligo vada a smorzare le vendite a distanza, l’Ue sta valutando l’introduzione di meccanismi di registrazione digitale certificata, come la firma elettronica.
RECESSO
Non più 10 giorni per restituire quanto acquistato dopo ripensamento, ma 14 giorni. A questi si sommano altri 14 giorni di tempo per spedire la merce al negoziante e questi, dal momento in cui l’acquirente dichiara di aver provveduto alla spedizione, è obbligato a restituire il denaro nelle due settimane successive al ricevimento dell’informativa. Se però il venditore, all’atto della vendita, non ha informato il consumatore su tutti i dettagli compreso il diritto di recesso, il limite viene prolungato di un anno.
L’acquirente viene tutelato anche nel caso di vendite transfrontaliere dove i costi sono ridotti grazie al nuovo modello standard di recesso, valido per in tutta UE.
RESTITUZIONE
Anche in questo caso l’informativa sul diritto di recesso è essenziale: senza di questa l’acquirente può procedere alla restituzione della merce senza alcuna responsabilità, nemmeno sul minor valore. Il prodotto può essere restituito anche se deteriorato. La direttiva UE prevede che il bene può esser manipolato per verificarne la natura, le caratteristiche e il funzionamento, senza che ne risulti danno o diminuzione di valore. Diversamente, ne sarà responsabile il consumatore.
MAGGIORAZIONI
Non è prevista nessuna forma di maggiorazione del prezzo qualora l’utente acquisti con carte di credito, di debito, bancomat ed altre modalità di pagamento elettroniche. Analogo divieto nel caso in cui esista una tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e a distanza.
SANZIONI
Le nuove direttive intensificano l’aspetto sanzionatorio, la cui autorità competente è l’AGCM, Garante della Concorrenza e del Mercato. Se il venditore non rispetta le regole, andrà incontro ad una sanzione che può oscillare da un minimo di 5mila euro a 50mila euro in caso di gravi violazioni, fino ad un massimo di 5 milioni euro.
Per approfondire: D.lgs.21/2014 che ha modificato il D.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
Per una scheda pratica riassuntiva: Contratti dei consumatori: nuove regole di vendita e di recesso
Per le attività, anche informative e di tutela dei diritti del cittadino, delle associazioni dei consumatori riconosciute, l’elenco qui.