(Adnkronos) – Si avvicina il 4 novembre e la ricorrenza per la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forza armate. Ma cosa comporta il 4 novembre per i lavoratori e per il loro trattamento economico? Come ricorda la Fondazione studi dei consulenti del lavoro in un approfondimento su ‘Lavoro e festività: come regolamentare il trattamento economico’, la festività nazionale del 4 novembre, che rientra tra le festività soppresse dalla legge n°54/1977, è spostata alla domenica successiva.
E, sottolineano i consulenti del lavoro, il trattamento economico è, di fatto, analogo a quello previsto in caso di festività coincidente con la domenica. In particolare, spiegano i consulenti del lavoro, quando la festività ricorre di domenica: – se non vi è prestazione di lavoro, spetta tuttavia un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto (art. 1, accordo interconfederale 3 dicembre 1954), l’importo della quota sarà determinato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa, o comunque in base al coefficiente previsto dalla contrattazione collettiva; -se vi è prestazione di lavoro, ai lavoratori retribuiti in misura fissa spetta, oltre al trattamento di cui sopra, il compenso previsto dai contratti di lavoro per tali prestazioni (art. 2 detto accordo).
Esempio: ai fini esemplificativi il trattamento è corrisposto anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorano normalmente di domenica e godono del prescritto riposo compensativo, fermo restando che non è dovuto alcun compenso in caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo compensativo (art. 2, accordo interconfederale 3 dicembre 1954). —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)